
Sant’Egidio, oltre 10mila euro per costituirsi al TAR nel ricorso sulla viabilità della SP3
La Giunta affida la difesa a un legale esterno. La Fiorente Srl impugna l’ordinanza della Provincia che modifica per un anno la circolazione tra via Giovanni XXIII e via Santi Martiri
Oltre diecimila euro a carico del bilancio comunale per consentire al Comune di Sant’Egidio del Monte Albino di costituirsi davanti al TAR Campania. È questo il primo effetto concreto del ricorso presentato dalla società Fiorente Srl contro la Provincia di Salerno, il Comune e un’altra parte interessata, in relazione alla modifica della circolazione stradale disposta lungo un tratto della strada provinciale 3.
Con la deliberazione di Giunta comunale n. 92 del 14 luglio 2026, l’amministrazione guidata dal sindaco Antonio La Mura ha autorizzato la costituzione nel giudizio amministrativo e affidato la rappresentanza legale dell’Ente all’avvocato Ciro Rolando, con studio a Napoli.
La spesa prevista ammonta complessivamente a 10.529,01 euro. Il compenso professionale indicato nella proposta di deliberazione è pari a 7.216 euro, ai quali si aggiungono spese generali, contributo alla Cassa forense e IVA, con detrazione della ritenuta d’acconto.
L’importo troverà copertura sul capitolo 138/0 del bilancio di previsione 2026-2028, esercizio finanziario 2026. La Giunta ha inoltre dichiarato la deliberazione immediatamente eseguibile, considerata la ristrettezza dei tempi processuali.
Il ricorso della Fiorente Srl
La controversia nasce dal ricorso notificato al Comune il 10 luglio 2026 dalla Fiorente Srl, che ha chiesto al TAR Campania – sezione di Salerno – l’annullamento, previa sospensione, dell’ordinanza della Provincia di Salerno n. 485 del 3 giugno 2026.
Con quel provvedimento la Provincia ha disposto, dal 5 giugno 2026 al 5 giugno 2027, una modifica della circolazione sulla SP3, nel tratto comprendente via Giovanni XXIII e via Santi Martiri, nel territorio di Sant’Egidio del Monte Albino.
La documentazione allegata alla deliberazione non chiarisce nel dettaglio quali siano le specifiche limitazioni introdotte dall’ordinanza, né quali effetti economici o organizzativi la società ricorrente ritenga di aver subito. È però evidente che la Fiorente Srl considera il provvedimento provinciale lesivo dei propri interessi e ne ha chiesto la sospensione cautelare.
Il presidente del TAR, con decreto n. 357 del 2026, ha accolto la richiesta di abbreviazione dei termini processuali e ha fissato per il 21 luglio 2026 la camera di consiglio per l’esame collegiale della domanda cautelare.
Il Comune non dispone di un ufficio legale interno
Nella proposta approvata dalla Giunta si evidenzia che la struttura organizzativa del Comune non dispone di un ufficio legale incaricato della rappresentanza giudiziaria dell’Ente. Per questo motivo è stato necessario rivolgersi a un professionista esterno.
L’incarico è stato affidato all’avvocato Ciro Rolando, individuato tra i professionisti inseriti nella lista approvata dall’ufficio competente con determinazione n. 170 del 12 giugno 2026.
La parcella è stata calcolata considerando la controversia di valore indeterminabile e di complessità media, applicando, secondo quanto riportato negli atti, i valori minimi previsti dai parametri professionali del decreto ministeriale n. 147 del 2022.
Un costo per difendere gli interessi dell’Ente
La decisione di costituirsi in giudizio viene motivata con la necessità di tutelare gli interessi del Comune. Resta però il dato politico e amministrativo: una controversia originata da un provvedimento adottato dalla Provincia sulla viabilità si traduce in un onere immediato di oltre diecimila euro per le casse comunali.
La deliberazione quantifica esclusivamente il compenso per l’incarico legale affidato in questa fase. Non vengono indicati eventuali ulteriori costi che potrebbero derivare dal proseguimento del contenzioso, da nuovi gradi di giudizio, da consulenze tecniche o da un’eventuale condanna alle spese.
Diventa quindi necessario che l’amministrazione comunale chiarisca pubblicamente quali siano le ragioni della modifica della circolazione, quali conseguenze abbia prodotto per le attività economiche e per i residenti e quale posizione intenda sostenere davanti al giudice amministrativo.
Il contenzioso, va precisato, riguarda
un’ordinanza provinciale relativa alla circolazione sulla SP3. Rappresenta comunque un ulteriore procedimento giudiziario che richiede risorse pubbliche e che merita di essere seguito con attenzione, sia per gli effetti sulla mobilità locale sia per i possibili riflessi sul bilancio comunale.






