
Ci sarà ancora un giudice a Berlino ? Siamo convinti che ci sarà, anche se i compagnucci della parrochietta affermano il contrario. Attenzione alla propaganda, rischia di rivelarsi un boomerang, anche quando si andrà a votare referendariamente. Lo diciamo subito: non siamo con Nordio e i suoi spritz, non classifichiamo Calenda e e nemmeno Renzi (idola tribus entrambi di una certa sinistra ora ridotta al minimo), nemmeno inneggiamo a Berlusconi. Siamo per la riflessione (senza lasciarci influenzare dalle esternazioni continue di Gratteri e Cafiero de Raho, dai salotti di Fazio e della Gruber, dalle parole in libertà di Donzelli o Schlein).
l 29 maggio 2024 è iniziato l’iter per l’approvazione del disegno di legge costituzionale contenente «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare». Il disegno è stato presentato il 13 giugno alla Camera dei deputati .
Vediamo brevemente i punti essenziali della riforma con un breve commento. Per dare risalto a tutte le modifiche, qui trovate il testo a fronte.
Le funzioni del Presidente della Repubblica (art. 87 Cost.).
In base all’art. 87 Cost., il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio superiore della magistratura.
La riforma, come effetto della separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici, propone la modifica dell’art. 87, comma 10, e propone la sostituzione del CSM, attualmente organo unico di autogoverno dell’intera magistratura, con un Consiglio superiore della magistratura giudicante e Consiglio superiore della magistratura requirente. Il Presidente della Repubblica li presiederebbe entrambi.
Verrebbero quindi a crearsi due Consigli superiori, uno per i pubblici ministeri e uno per i giudici.
La separazione delle carriere (art. 102 Cost.).
L’art. 102 Cost., nella sua attuale formulazione, stabilisce che la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
L’art. 2 del disegno di legge costituzionale, aggiungendo il riferimento alle distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti, darebbe concretezza al principio della separazione delle carriere.
In caso di approvazione, dovrà, dunque, essere modificata anche la legge dell’ordinamento giudiziario, che disciplinerà separatamente le carriere dei magistrati requirenti e giudicanti.
L’indipendenza della magistratura (art. 104 Cost.)
Il cuore della riforma è contenuto negli articoli 3 e 4 del disegno di legge.
L’art. 3 propone l’integrale sostituzione dell’art. 104 Cost., che rimarca l’indipendenza dei giudici e dei P.M. e realizza un nuovo assetto organizzativo dell’autogoverno della magistratura ordinaria.
Il primo comma ribadisce i princìpi dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, nel suo insieme, da ogni altro potere.
Il secondo comma dell’art. 104 come riformulato conferma che la presidenza di entrambi i consigli spetta al Presidente della Repubblica, in modo conforme a quanto già stabilito dall’art. 87 Cost.
Quanto alla composizione, il terzo comma contiene una prima novità. In base alla proposta del Governo, fanno parte di diritto dei Consigli, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione. Ciò vuol dire che il primo presidente della Corte di Cassazione farà parte solo del Consiglio superiore della magistratura giudicante, mentre il procuratore generale della Corte di Cassazione farà parte esclusivamente del Consiglio superiore della magistratura requirente. Attualmente, invece, entrambi sono membri di diritto del CSM.
Si tratta di una modifica obbligata, poiché i vertici delle due magistrature dovranno essere membri di diritto soltanto del rispettivo organo, come espressione della separazione delle carriere e dell’autonomia dei rispettivi organi di autogoverno.
Con riferimento agli altri membri che compongono i Consigli, il disegno di legge propone un passaggio dal meccanismo dell’elezione a quello dell’estrazione a sorte. Ed è proprio questo uno dei punti più controversi della riforma: il Governo, infatti, lo ritiene fondamentale per superare le correnti interne alla magistratura, eliminando le campagne elettorali per le elezioni, mentre la magistratura (in particolare l’Associazione Nazionale dei Magistrati) denuncia che il meccanismo del sorteggio minerebbe l’autogoverno.
L’innovazione maggiore della riforma riguarda, dunque, le modalità di selezione sia dei componenti cosiddetti «laici» sia dei componenti «togati», cioè di quelli provenienti dalle magistrature giudicante e requirente.
Per i componenti laici, il Parlamento in seduta comune dovrebbe redigere un elenco di professori universitari e avvocati e, da tale elenco, dovrebbero essere estratti a sorte i membri laici.
I componenti togati, invece, verrebbero designati (e non più eletti) mediante sorteggio fra tutti i magistrati appartenenti alle rispettive categorie (cioè quelle dei pubblici ministeri e dei giudici).
Secondo il Governo, il passaggio dal meccanismo dell’elezione a quello del sorteggio dovrebbe garantire, tramite il superamento della competizione elettorale, una maggiore affidabilità dell’organo di autogoverno.
Il Vicepresidente, anche in caso di approvazione, continuerebbe ad essere eletto (non a sorteggio) tra i componenti non togati.
Quanto alla durata, i membri non di diritto durano in carica per quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.
A garanzia dell’indipendenza dei Consigli superiori della magistratura, l’ultimo comma dell’art. 104 Cost. vieterebbe ai componenti in carica l’iscrizione agli albi professionali e stabilisce l’incompatibilità con le funzioni di membro del Parlamento o di un Consiglio regionale, come già nel sistema in vigore.
Le competenze dei CSM e l’alta Corte disciplinare (art. 105)
Altra novità di rilievo è contenuta nell’art. 4, che propone di sostituire integralmente l’art. 105 Cost. Tale articolo dovrebbe disciplinare i compiti dei Consigli superiori della magistratura e creare un nuovo organo, cioè l’Alta Corte disciplinare.
A ciascun CSM spetterebbero le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati. Nell’attuale formulazione dell’art. 105, anche i procedimenti disciplinari sono di competenza del CSM.
La novità del progetto di riforma riguarda la giurisdizione disciplinare dei giudici e dei P.M. La competenza, in caso di approvazione della riforma, passerebbe dal CSM ad un organo creato appositamente per questo: l’Alta Corte disciplinare.
La Corte è composta da quindici giudici:
- tre nominati dal Presidente della Repubblica, tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio;
- tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione;
- sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgono o hanno svolto funzioni di legittimità.
Nel disegno del Governo, nella Corte è prevalente la componente togata (sei giudici e tre pubblici ministeri, a fronte di sei membri laici).
Il Presidente dovrebbe essere tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o tra quelli estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
La durata in carica dei giudici dovrebbe essere pari a quattro anni e l’incarico non potrà essere rinnovato.
Anche per i giudici dell’Alta Corte è prevista l’incompatibilità con la carica di parlamentare (sia italiano che europeo), di Consigliere regionale e di membro del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.
In sintesi, in caso di approvazione della riforma non esisterà più un unico organo di autogoverno della magistratura, bensì due distinti Consigli, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri. Anche le procedure concorsuali saranno di conseguenza distinte.
Il procedimento disciplinare sarà, invece, affidato ad un organo ad hoc, l’Alta Corte disciplinare.
Le opinioni contrastanti
Mentre gli avvocati sembrano favorevoli alla riforma, l’Associazione Nazionale dei Magistrati (ANM) ha mostrato una posizione avversa al testo, soprattutto relativamente alla modalità del sorteggio per la scelta dei membri togati dei Consigli che rischierebbe di compromettere l’autogoverno della magistratura.
Perché è importante capire la riforma?
Nel suo intervento al festival di Taormina, il ministro della giustizia non ha escluso che si possa arrivare ad un referendum costituzionale (anche detto confermativo o sospensivo).
Infatti, qualora la riforma non dovesse essere approvata con la maggioranza dei due terzi del Parlamento, un quinto dei membri di una Camera, cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali potrebbero presentare una richiesta di referendum.
In questo caso, i cittadini avrebbero la parola finale sulla riforma.
Per la seconda volta in pochi anni, quindi, gli elettori italiani potrebbero essere chiamati ad esprimere il loro parere su argomenti, molto tecnici, riguardanti la magistratura italiana e, più in generale, la giustizia.
Già nel 2022, infatti, attraverso un referendum abrogativo, era stato coinvolto l’elettorato su temi quali la separazione delle carriere e la riforma del CSM. In quell’occasione nessun quesito raggiunse il quorum, complice anche l’elevato tecnicismo dei quesiti (ricordiamo che mentre per la validità del referendum abrogativo è richiesta la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto, per il referendum costituzionale non è richiesto alcun quorum).
Le ragioni prospettate – alternativamente o cumulativamente – a sostegno della separazione delle carriere sono, sostanzialmente, così riassumibili:
– la necessità che il magistrato giudicante sia un controllore terzo e imparziale tanto rispetto al rappresentante legale dell’accusa che a quello della difesa, che debbono godere di parità di armi (cfr. art. 111 Cost., secondo cui «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale»);
– l’idea che il pubblico ministero sia portatore di un interesse generale della collettività pubblica e/o della persona offesa diverso e distinto dall’interesse particolare dell’indagato/imputato;– la convinzione che l’assetto istituzionale vada complessivamente modificato nel senso di una discrezionalità dell’esercizio dell’azione penale e di una sottoposizione dell’organo requirente al potere esecutivo, che lo tramuti in un uomo di governo inserito in una prospettiva strettamente gerarchica nel sistema burocratico[3], movibile e revocabile, sulla falsariga dei sistemi prima napoleonici, poi italiani (cfr. rd n. 3781/1859 e, poi, la formula bifasica del pm e del giudice istruttore) e, infine, inglesi e americani;la volontà di rendere il pubblico ministero un attore fragile; come direbbe Franco Cordero, un ritorno alle origini francesi in cui il pm è «un attore pubblico dai poteri esigui: dapprima è il giudice che lo autorizza alle “poursuites”; risulta escluso dal potere istruttorio; e ancora nel tardo Ancien Régime è luogo comune l’iniziativa ex officio»
I fautori di questa idea sono mossi da spinte diverse: taluni ritengono che la separazione delle carriere sia più rispondente a un rito accusatorio e, complessivamente, all’impianto del codice Vassalli; altri, semplicemente, guardano ai modelli di common law.
Quali che ne siano le fondamenta teoriche, tutte queste opzioni nella loro declinazione pratica comportano, a seconda dei punti di vista, concorsi diversi, percorsi formativi diversi, organi di autogoverno (rectius: eterogoverno) diversi, garanzie diverse, diverse sfumature di autonomia e indipendenza.
Paura di Cambianenti … No, forse paura di perdere rendite di posizione, superate ormai dai fatti, ma resistenti in nome di privilegi di casta e di ideologie.







