ECC.MO T.A.R. CAMPANIA – SALERNO
RICORSO per il sig. Raffaele SATIRO (C.F. STRRFL81M24F912F) nato a Nocera Inferiore (SA) il 24.08.191 e residente in Nocera Superiore (SA) in via Roma n. 12 e per il sig. Matteo PEPE (C.F. PPEMTT01L22A509P) nato ad Avellino il 22.07.2001 e residente in Nocera Superiore (SA) in via Starza n. 31, entrambi nella qualità di cittadini elettori del Comune di Nocera Superiore, rappresentati e difesi – giusta procura in calce – dagli Avv.ti Lorenzo LENTINI e Italo ROCCO contro il Comune di Nocera Superiore; e nei confronti del sig. Gaetano Montalbano ed altri avverso e per l’annullamento con conseguente rinnovazione e/o in subordine correzione dei risultati elettorali .
a– del verbale di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di
Consigliere Comunale di Nocera Superiore del 22.07.2024 e di tutti gli atti ed operazioni elettorali, ivi contenuti; b – dei verbali delle Sezioni Elettorali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; c – del verbale della 3^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Nocera Inferiore di ammissione della candidatura a Sindaco di Gaetano
Montalbano e della lista collegata “Forza Italia Berlusconi Partito Popolare
Europeo Montalbano Sindaco”;
d – del verbale della 3^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di
Nocera Inferiore di ammissione della candidatura a Sindaco del sig.
Gaetano Montalbano e della lista collegata “Noi moderati Montalbano
Sindaco”;
e – del provvedimento del 19.07.2024 dell’Ufficio Elettorale Centrale del Comune di Nocera Superiore nella parte in cui ha dichiarato il candidato Gaetano Montalbano ineleggibile e non incandidabile alla carica di consigliere comunale; f – ove occorra, della delibera del Consiglio Comunale di Nocera Superiore di convalida degli eletti;
g – nonché di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali.
FATTO
1 – Nella tornata elettorale dell’8 e 9 giugno 2024 si sono svolte le
operazioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Nocera Superiore (Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti). A tale competizione elettorale hanno preso parte ben 15 liste, collegate a 4 candidati alla carica di Sindaco, riportando le cifre elettorali nei termini che seguono:
– Rosario Danisi (Liste nn. 1, 2 e 3) 1.108 voti;
– Gennaro D’Acunzi (Liste nn. 4, 5, 6, 7 e 8) 6.962 voti;
– Enrico Bisogno (Liste nn. 9, 10, 11, 12 e 13) 5.021 voti;
– Gaetano Montalbano (Liste n. 14 e 15) 1.623 voti.
Si è proceduto, quindi, ad un secondo turno di ballottaggio, ai sensi
dell’art. 72 co. 5 d.lgs. 267/2000, tra i candidati più votati (D’Acunzi e Bisogno), al cui esito il candidato D’Acunzi è risultato eletto Sindaco. 2 – L’Ufficio Elettorale Centrale, però, in sede di verifica preliminare alla proclamazione dei consiglieri comunali eletti, ai sensi dell’art. 12 co. 4 d.lgs. 235/2012, ha accertato nei confronti di Gaetano Montalbano una causa di “ineleggibilità” (alla carica di consigliere), ai sensi dell’art. 10 co. 1 lett. d) d.lgs. 235/2012, in virtù di sentenza di condanna superiore a 6 mesi per delitto di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.), emessa dalla
Corte di Appello di Salerno in data 14.02.2013 (divenuta irrevocabile in data 10.03.2014). L’Adunanza dei Presidenti, pertanto, con verbale in data 22.07.2024, ha proclamato la elezione del Sindaco Gennaro D’Acunzi, assegnando alle liste collegate i due terzi dei Consiglieri Comunali (e, cioè, 10 Consiglieri su 16).
I restanti 6 seggi, ai sensi dell’art. 73 TUEL, sono stati assegnati alle liste di opposizione nei termini che seguono:
– 1 seggio in favore di Aniello Montalbano (primo dei non eletti della
Lista “Forza Italia”), a seguito di surroga disposta nei confronti di
Gaetano Montalbano, dichiarato ineleggibile; – 5 seggi in favore di Enrico Bisogno (a seguito di prededuzione, ai sensi dell’art. 73 co. 11 d.lgs. 267/2000, in danno della Lista “Avanti”) e del
gruppo di Liste collegate maggiormente votate (“La Nostra terra”; “Città Libera”; “Viva Nocera Superiore”; +Rete”).
Il risultato elettorale, tuttavia, è radicalmente viziato per illegittima
ammissione (originaria) della Lista n. 14 “Forza Italia Berlusconi Partito Popolare Europeo Montalbano Sindaco” e della lista n. 15 “Noi Moderati Montalbano Sindaco”, che sono collegate al candidato Sindaco, Gaetano Montalbano, che hanno riportato complessivamente una considerevole cifra elettorale di 1.281 voti, pari ad oltre l’8% del totale dei voti validamente espressi, “alterando” il risultato della competizione elettorale. I ricorrenti, pertanto, nella qualità di cittadini elettori, hanno interesse ad impugnare la proclamazione degli eletti, in uno ai verbali sezionali, che
sono sicuramente illegittimi e vanno annullati, con conseguente
rinnovazione ovvero, in subordine, correzione delle operazioni elettorali,
per i seguenti
MOTIVI
I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 10 E 13 D.LGS. 235/2012, ARTT. 72 E 673 D.LGS. 267/2000 E 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO
ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – ERRONEITÀ MANIFESTA)
1.1 – L’esito delle consultazioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Nocera Superiore è viziato per illegittima ammissione (originaria) alla competizione elettorale del candidato Sindaco Montalbano e delle rispettive liste collegate (“Forza Italia Berlusconi Partito Popolare Europeo Montalbano Sindaco” e “Noi Moderati Montalbano Sindaco”) che andavano escluse.
Il candidato Sindaco Montalbano, infatti, non poteva presentare la
candidatura alla carica di Sindaco, perché colpito, prima della accettazione della candidatura, da condanna penale (superiore a 6 mesi) della Corte di Appello di Salerno in data 14.02.2013 (divenuta irrevocabile in data 10.03.2014) per delitto di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.). Tale condanna, ai sensi dell’art. 10 co. 1 lett. d) del d.lgs. 235/2012 (L. Severino), costituisce causa di incandidabilità, preclusiva del diritto di elettorato passivo, fino alla riabilitazione, ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. 235/2012, mai intervenuta. Montalbano, pertanto, diversamente da quanto ha dedotto l’Ufficio Elettorale Centrale, con il provvedimento in data 19.07.2024 (che si impugna nei limiti di interesse), andava dichiarato incandidabile (e non
ineleggibile), ai sensi dell’art. 10 co. 1 lett. d) del d.lgs. 235/2012, con
esclusione del candidato Sindaco e di tutte le liste collegate (a tale
candidato Sindaco). Gli artt. 72 e 73 TUEL, infatti, per la valida ammissione di una lista alla competizione elettorale, negli Enti Locali, a pena di esclusione, esigono un inderogabile collegamento con un candidato Sindaco, in possesso dei requisiti di accesso alla competizione elettorale (si cfr. C.d.S., Sez. V, decisione n. 1052 del 13.09.1999).
1.2 – Resta da ricognire, a questo punto, l’effetto invalidante di tale
illegittima ammissione sulla genuinità e correttezza del risultato elettorale. Si evidenzia che, al primo turno, Montalbano ha ottenuto 1.623 voti, pari all’11,03% del totale dei voti espressi; mentre le due liste elettorali ad esso collegate (lista n. 14 “Forza Italia Berlusconi Partito Popolare Europeo Montalbano Sindaco” e n. 15 “Noi Moderati Montalbano Sindaco”) hanno raccolto complessivamente 1.281 voti, pari all’8,46% del totale dei voti espressi. Si tratta, all’evidenza, di cifre elettorali sicuramente rilevanti che sono idonee a stravolgere integralmente gli esiti di tale competizione elettorale. La illegittima ammissione non può essere ridimensionata, in chiave correttiva (peraltro illegittima, come si dirà), come ha dedotto l’Ufficio Centrale Elettorale, ma sicuramente comporta la rinnovazione integrale della procedura elettorale “falsata” radicalmente dalla partecipazione di ben due liste e di un candidato Sindaco, che hanno ottenuto rispettivamente l’8,46% e l’11,03% dei voti, sottraendoli alla fisiologica competizione elettorale.
In caso di illegittima partecipazione di una lista ad una competizione
elettorale, infatti, ove la lista consegua un significativo e rilevante
risultato, il giudice amministrativo deve disporre l’annullamento dell’intera consultazione, non potendosi configurare un effetto correttivo, pena la violazione della volontà del corpo elettorale.
Sul piano sostanziale, infatti, la alterazione della competizione elettorale per la indebita partecipazione di liste:
– ha ricadute negative sulla corretta composizione del Consiglio Comunale, dal momento che non è possibile ipotizzare in favore di quali liste e di quali candidati Consiglieri sarebbero confluiti i 1.281 voti, espressi dal corpo elettorale, in favore delle due liste, illegittimamente ammesse; – ha sicuramente inciso sulla elezione del candidato Sindaco D’Acunzi che, attraverso la sottrazione di 11,03% dei voti, del corpo elettorale, ha ricevuto un indebito vantaggio competitivo all’esito del primo turno che si è tradotto in un “peso politico” maggiore, in occasione del turno di ballottaggio.
Su queste premesse è innegabile che, in caso di esclusione originaria del candidato Sindaco Montalbano e delle Liste a lui collegate, i relativi voti sarebbero stati espressi in favore di altre liste e di altri candidati (o non espressi), con alterazione del fisiologico andamento delle operazioni elettorali e dei rispettivi risultati.
Si richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la illegittima ammissione di una lista elettorale è idonea “a rendere invalido lo svolgimento delle operazioni elettorali” (C.d.S., Sez. V., decisione n. 1052/1999). Si chiede, pertanto, l’annullamento integrale dei risultati delle consultazioni del Comune di Nocera Superiore, posto che il rilevante risultato raggiunto
dalla coalizione illegittimamente ammessa non è privo di influenza
sull’esito finale del voto, avendo “sottratto” alla competizione elettorale una quota rilevante di suffragi, incidendo sul corretto riparto dei seggi consiliari e sull’esito della elezione del Sindaco.
II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 10 E 13 D.LGS. 235/2012, ARTT. 72 E
73 D.LGS. 267/2000 E 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO
ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – ERRONEITÀ MANIFESTA)
2 – Fermo quanto precede, in via subordinata, si contesta la correttezza dei risultati elettorali e della conseguente assegnazione dei Seggi consiliari. Anche a voler ritenere la insussistenza di un effetto invalidante integrale (delle consultazioni) dalla indebita ammissione di due liste elettorali, l’assegnazione di un seggio in favore del candidato Montalbano Aniello (a seguito di surroga) va sicuramente sottratto in favore della Lista “Avanti” ed, in particolare, di Sessa Carmine Paolo, candidato con più voti di tale lista. La Lista n. 11 “Avanti”, infatti, ha ottenuto 824 voti, risultando l’ultimo quoziente utile al riparto dei Seggi, nell’ambito del gruppo di liste collegate al candidato Sindaco non eletto Bisogno (si cfr. pag. 81 del verbale delle operazioni).
Tale risultato, tuttavia, non ha condotto alla elezione del candidato
consigliere Sessa (il più votato della Lista con 241 preferenze) perché il relativo seggio consiliare è stato assegnato in prededuzione in favore del candidato Sindaco non eletto Bisogno, ai sensi dell’art. 73 co. 11 d.lgs. 267/2000 (si cfr. pag. 83 del verbale delle operazioni).
Di guisa che, una volta escluse dal riparto dei Seggi le Liste elettorali
illegittimamente ammesse, la assegnazione del relativo Seggio non può che
ricadere sul candidato consigliere Sessa, che è il primo quoziente utile
nell’ambito della Lista Avanti, prima lista elettorale esclusa dal riparto dei
seggi.
Si richiede, pertanto, in via subordinata, la correzione dei relativi verbali (verbale di proclamazione del 22.07.2024 e di tutti i verbali sezionali) in sede di giurisdizione esclusiva, con conseguente proclamazione alla carica di Consigliere Comunale di Nocera Superiore del candidato Sessa (il più votato della Lista “Avanti”), risultato primo quoziente utile (si cfr. pagg. 81 e 83 del verbale di proclamazione).
P.Q.M.
Accogliersi il presente ricorso elettorale e, per l’effetto, disporsi
l’annullamento del verbale di proclamazione degli eletti e conseguente
rinnovazione delle operazioni elettorali ovvero, in subordine, correzione dei relativi esiti, con ogni conseguenza di legge.
Alla stregua dell’art. 9 della L. 488/99 e successive modifiche ed
integrazioni, i difensori dichiarano che la controversia relativa alla
procedura elettorale non è soggetta al versamento del contributo unificato.